E’ Agente che presta servizi di pagamento per conto di Istituti di Moneta Elettronica o Istituti di Pagamento comunitari il soggetto che promuove e conclude contratti relativi ad operazioni di pagamento in Italia, iscritto nel registro pubblico del Paese in cui l'intermediario preponente ha ottenuto l'autorizzazione.
Un istituto di pagamento comunitario può avvalersi di un Agente mandatario che presti esclusivamente i servizi di pagamento in Italia, senza la necessità che questi sia iscritto nella sezione speciale degli Agenti in attività finanziaria.
Sì. L'Agente mandatario può avvalersi di subagenti, a loro volta suoi mandatari per l'esercizio dell'attività sul territorio italiano, i quali non sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale degli Agenti in attività finanziaria. Tuttavia, gli Agenti mandatari sono tenuti ad iscriversi nel registro pubblico del Paese in cui l'intermediario preponente ha ottenuto l'autorizzazione.
I servizi di pagamento sono quelli espressamente previsti dagli artt. 1, comma 1, lett. b), e 2, comma 2, del D.Lgs. n. 11/2010.
Sì, non si applica loro la disciplina del c.d. mono-mandato.
Sì, in quanto non trova applicazione il principio dell’esclusività dell’attività, a condizione che sia assicurata la separatezza organizzativa e contabile di queste rispetto all’operatività nel settore dei pagamenti.
L’attività di agenzia nei servizi di pagamento non può essere esercitata al di fuori dei locali commerciali quando il servizio prestato comporta l’acquisizione dal cliente di denaro o altri mezzi di pagamento.
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