631) A quali adempimenti sono tenuti i cambiavalute? Con quale cadenza temporale? NUOVA

I cambiavalute sono tenuti a trasmettere all’Organismo periodicamente, per via telematica, le operazioni effettuate consistenti nelle negoziazioni a pronti di mezzi di pagamento in valuta. I dati registrati sono conservati per dieci anni (cfr. art. 17-bis, comma 3 del D.Lgs. n. 141/2010).

In particolare, comunicano:
a) i dati identificativi del cliente;
b) i dati relativi all’operazione. (cfr. artt. 1, comma 1, lett. f), e 6 del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 2.4.2015).

I dati relativi alle operazioni effettuate sono trasmessi con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello cui le operazioni si riferiscono.

Ai soli fini della prima applicazione delle disposizioni in materia, la trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate nel mese, o nella frazione dello stesso, in cui i cambiavalute hanno ottenuto l’iscrizione nel Registro verrà effettuata entro il giorno 15 del mese successivo (cfr. art. 4 della Circolare OAM n. 24/15).

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