No. L'attività di cambiavalute, come ogni altra attività diversa dalla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o dalla prestazione di servizi di pagamento su mandato, non può essere esercitata dall’agente in attività finanziaria (cfr. art. 128-quater del TUB).

Tale riserva di attività non opera, tuttavia, nei confronti degli agenti che prestano in via esclusiva servizi di pagamento, purché sia assicurata la separatezza organizzativa e contabile rispetto all'operatività nel settore dei pagamenti (cfr. artt. 128-quater, comma 6, del TUB e art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28.12.2012, n. 256).


No. L'attività di cambiavalute, come ogni altra attività diversa dalla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, non può essere esercitata dal mediatore creditizio (cfr. art. 128-sexies del TUB).


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