663) Le “funzioni operative” possono svolgere ruoli di responsabili “compliance”, “risk management” e “antiriciclaggio”?

No. Tali funzioni di controllo di secondo livello non devono essere riconducibili a un’attività operativa, ossia riguardante la gestione della rete dei collaboratori, del back-office, il controllo sulla conformità del caricamento pratiche o comunque altre attività in potenziale conflitto di interesse con le verifiche di secondo livello.

Sul punto si ribadisce quanto indicato nelle Linee Guida OAM sui Controlli Interni, in cui si sottolinea che “deve essere assicurata la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo”.

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