668) A quali obblighi sono sottoposti i Mediatori creditizi che operano esclusivamente mediante il canale internet?

I Mediatori creditizi che operano mediante la rete internet devono rispettare gli obblighi di trasparenza imposti dalla legge, mettendo a disposizione della clientela - anche tramite lo stesso canale - la documentazione prevista.

L’obbligo riguarda la documentazione relativa all’informativa precontrattuale sulla mediazione creditizia, quella relativa ai prodotti o servizi presentati, e la Guida illustrativa sui prodotti offerti, se prevista.

Il contratto di mediazione creditizia dovrà essere fornito al cliente anche in forma cartacea o su altro supporto durevole, utilizzando se necessario la posta elettronica e garantendo che lo stesso sia debitamente firmato.

Non è sufficiente che i documenti siano presenti sul sito ma occorre che il Mediatore adotti anche meccanismi in grado di garantire l’effettiva presa visione di questi da parte del cliente, prima che lo stesso sia vincolato all’offerta o al contratto.

Restano ovviamente fermi gli obblighi, per il Mediatore creditizio, di comunicare al finanziatore il compenso percepito dal cliente, e al cliente la percezione di un eventuale compenso da parte del finanziatore, anche quando non sono previsti oneri aggiuntivi ai costi complessivi del finanziamento.

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