I Mediatori creditizi per l’esercizio della relativa attività nei confronti del pubblico possono avvalersi di dipendenti e collaboratori (cfr. art. 128-novies del TUB).
Tali dipendenti e collaboratori sono unicamente persone fisiche e non possono svolgere la propria attività contemporaneamente a favore di più soggetti iscritti (cfr. art. 128-octies, comma 2, del TUB).
I Mediatori creditizi trasmettono all'OAM l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono.

Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità indicati nell’art. 128-septies, comma 1, lettere d) ed e), del TUB, ad esclusione del superamento dell’apposito esame.

 

REQUISITI DI PROFESSIONALITA’

  • titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge (si segnala che con la Circolare n. 10/13 l’OAM ha previsto e introdotto le disposizioni inerenti la prosecuzione dell’attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia da parte di soggetti iscritti nei precedenti elenchi tenuti da Banca d’Italia e privi di un diploma di scuola superiore di durata quinquennale);
  • frequenza ad un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria.

 

I dipendenti e collaboratori dei Mediatori creditizi non devono superare l’esame. Sono, tuttavia, tenuti a superare una prova valutativa (salvo l’esonero per effetto del regime transitorio, v. oltre) i cui contenuti sono stabiliti nella Circolare OAM n. 5/12.

 

I Mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.

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