189) Chi è esonerato dagli obblighi di aggiornamento professionale?

I soggetti tenuti all’aggiornamento professionale sono esonerati dagli obblighi di aggiornamento professionale qualora ricorra una delle seguenti ipotesi di impedimento:

  • gravidanza dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvo esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l’adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
  • comprovata grave malattia o infortunio limitatamente alla durata dell’impedimento.

Al verificarsi delle ipotesi di impedimento cui al precedente periodo, le ore di  aggiornamento professionale per biennio si intendono proporzionalmente ridotte in commisurazione della durata dell’impedimento stesso. A tal fine l’iscritto deve dare tempestiva comunicazione all’Organismo della sussistenza dell’impedimento nonché della sua cessazione.

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