La stipula di tali convenzioni, da parte dei Confidi e delle associazioni di categoria nonché dalle società di servizi controllate dalle associazioni, non costituisce presupposto per l’iscrizione negli elenchi gestiti dall’OAM. Nell’ambito di tali convenzioni è consentita la raccolta delle richieste di finanziamento (corredata eventualmente dalla la raccolta della documentazione necessaria), limitatamente però alle associazioni di categoria, senza che tale attività integri quella propria svolta dagli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. (cfr. art. 12, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 141/2010)
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