Sì, l’attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti (svolta ai sensi dell’art. 17 della “Legge sul Risparmio” n. 262/05) era del tutto equiparata a qualsiasi altra attività di mediazione creditizia ai fini dell’esonero dall’esame e dalla prova valutativa. L’esenzione era ovviamente condizionata all’effettiva iscrizione nell’albo dei mediatori creditizi per almeno tre anni nel quinquennio precedente la richiesta di iscrizione ed al raggiungimento delle soglie di reddito/fatturato previste dalla Circolare OAM n. 4/12.
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