DIPLOMA DI STUDIO

Il possesso del diploma scolastico quinquennale ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge, è specificatamente indicato tra i requisiti di professionalità previsti dall’art. 14 del D.Lgs n. 141/2010. La precedente iscrizione o le esperienze professionali maturate non sostituivano il diploma richiesto.

Tuttavia, i soggetti iscritti nei vecchi albi (agenti/mediatori) tenuti dalla Banca d’Italia avrebbero potuto, se in possesso degli altri requisiti richiesti, presentare istanza di iscrizione nei nuovi elenchi gestiti dall’OAM pur in mancanza del titolo di studio ad oggi previsto. (cfr. Circolare OAM n. 10/13)

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