Le comunicazioni del soggetto finanziatore con cui è estinto il finanziamento devono essere inviate direttamente al cliente fino alla chiusura del rapporto. Le conseguenze della revoca al trattamento dati vanno spiegate con chiarezza per un consenso informato del consumatore


Chiarimento dell’OAM mediante indicazione conformativa diretta agli intermediari del credito in materia di cessione del V dello stipendio o della pensione. Con una comunicazione al mercato, l’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, sottolinea, a tutela del consumatore, che non è possibile, quando si propone l’estinzione anticipata, imporre né suggerire al cliente modalità di trasmissione dei conteggi estintivi che lo escludano dal rapporto con il soggetto finanziatore. Vanno, inoltre, sempre precisate al cliente, in forma chiara ed espressa, le conseguenze di una sua eventuale revoca al consenso al trattamento dati a fini commerciali. Solo una corretta e completa informazione che accompagna le proposte di rinnovo della cessione del V può infatti garantire la libera scelta del consumatore che intenda estinguere anticipatamente il proprio debito.


La comunicazione nasce da alcuni comportamenti rilevati nel corso dell’attività di vigilanza svolta dall’Organismo. In particolare, è emerso che alcuni Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi talvolta non si limitano a prospettare al cliente la possibilità estinguere il finanziamento in corso per rinnovarlo a condizioni più vantaggiose con un altro istituto di credito, ottenendo il rimborso degli oneri non maturati connessi alla durata del contratto. La richiesta di conteggio estintivo al finanziatore viene invece accompagnata da una dichiarazione con la quale il cliente revoca il proprio consenso alla ricezione di comunicazioni o contatti a fini promozionali o pubblicitari e dalla richiesta di trasmettere ogni successiva comunicazione all’intermediario del credito. L’intermediario diventa così l’unico referente per la chiusura dei rapporti con il finanziatore, al quale viene preclusa la possibilità di contattare direttamente il cliente, anche solo per comunicargli le modalità per ottenere un veloce rimborso dei ratei non dovuti.


Nella suddetta Comunicazione, l’OAM ricorda di essere già intervenuto sul tema, chiarendo che gli intermediari del credito non possono offrire ai consumatori servizi di consulenza e assistenza per presentare reclami alla banca o inoltrare il ricorso all’Arbitro bancario finanziario per il recupero degli oneri non maturati in caso di rinnovo della cessione del V: tale attività non rientra infatti in quella dei ‘servizi accessori’ che gli intermediari, in base alla normativa vigente, possono legittimamente svolgere. Anche la Banca d’Italia, successivamente, è intervenuta con orientamenti di vigilanza finalizzati ad “assicurare al cliente un'informativa piena e completa sull'andamento del rapporto e garantirne la tutela da condotte opportunistiche (se non illegittime, da parte di soggetti sedicenti "delegati")”.


La comunicazione sottolinea che la verifica della corretta applicazione della normativa vigente rientra nelle attività di vigilanza sull’operato degli intermediari del credito demandate all’Organismo, che interesserà la Banca d’Italia e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per eventuali profili di competenza.

 

Roma, 2 luglio 2020

 


 

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