1. Chi è tenuto all’aggiornamento professionale?

    Sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento professionale:

    • le persone fisiche iscritte (anche se iscritti “non operativi”) nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria;

    • i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione presso società iscritte negli Elenchi;

    • i dipendenti e collaboratori ex art. 128-novies del TUB delle società iscritte negli Elenchi di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico.

 

  1. Quando?

    L’aggiornamento professionale deve essere svolto con cadenza biennale decorrente per la prima volta dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione negli Elenchi ovvero dall’instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l’iscritto negli Elenchi dell’OAM (Agenti e Mediatori creditizi).

 

  1. Quante ore?

    60 TOTALI,  da distribuire nell’arco dei due anni.

     

    RIPARTIZIONE ORE DI CORSO NEL BIENNIO

     

    Ogni anno solare devono essere svolte un minimo di 15 ore per un totale di 60 nell’arco del biennio.

     

    Esempio di ripartizione ore VALIDO

     

     

    RIPARTIZIONE ORE

     

    1° ANNO

    2°ANNO

    Esempio 1

    30

    30

    Esempio 2

    15

    45

    Esempio 3

    45

    15

     

     

    Esempio di ripartizione ore NON VALIDO

     

     

    RIPARTIZIONE ORE

     

    1° ANNO

    2°ANNO

    Esempio 1

    60

    0

    Esempio 2

    0

    60

    Esempio 3

    5

    55

    Esempio 4

    50

    10

     

     

ATTENZIONE:

  • per gli iscritti anche in altri albi, elenchi o registri (es. corsi IVASS), l’obbligo di aggiornamento professionale biennale si intende assolto nella misura massima di 15 ore annue con l’effettuazione di corsi di aggiornamento obbligatori previsti, nel rispetto delle disposizioni delle rispettive autorità di settore. Pertanto, i soggetti interessati dovranno trasmettere (quando richiesti) anche tali attestati, ai fini della verifica del computo nelle ore totali previste per il biennio;

  • i dipendenti e collaboratori, che non hanno ottemperato, anche solo in parte, all’obbligo di aggiornamento professionale per due bienni consecutivi sono tenuti a sostenere nuovamente la Prova Valutativa (rif. Circolare OAM 22/15).


Per approfondimenti:

- Circolare 19/14;

- Comunicazione Interpretativa 18/18;

- Comunicazione Interpretativa 35/23;

 

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