No, in quanto come stabilito espressamente dall’art. 128 quater del TUB l’agenzia in attività finanziaria è sottoposta al principio di esclusività.
L’Agente in attività finanziaria, ai sensi dell’art. 128-quaterdecies del TUB, può svolgere attività di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi su mandato di banche e intermediari finanziari, comunicando all’OAM lo specifico prodotto “A.16 - Ristrutturazione dei crediti”.
Inoltre, l’Agente o un suo collaboratore possono svolgere attività di recupero crediti in qualità di collaboratori di una società di recupero crediti, munita di licenza ex art. 115 TULPS.
Deve ritenersi che quest’ultima attività sia compatibile, nei limiti in cui vengano rigorosamente rispettati i seguenti requisiti:
No, a condizione che all'attività di promozione (pubblicizzazione e consulenza) e collocamento (raccolta e inoltro delle proposte all'intermediario) non segua la conclusione (perfezionamento in base ai poteri conferiti) dei detti contratti. (cfr. art. 12, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 141/2010).
No, purché il soggetto si limiti alla promozione e al collocamento per conto del medesimo soggetto che ha conferito lui l’incarico di promotore (cfr. art. 12, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 141/2010).
No. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-novies, comma 1, del TUB. (cfr. art. 12, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 141/2010)
No.(cfr. art. 12 del D.Lgs. n. 141/2010)
No. In tali contratti non sono, tuttavia, ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito. (cfr. art. 12 del D.Lgs. n. 141/2010)
Sì, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A. (cfr. art. 128-quater del TUB)
No.
E' strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata. A titolo meramente indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di:
a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;
b) gestione di immobili ad uso funzionale;
c) gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
d) formazione e addestramento del personale.
E' connessa l'attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata. A titolo meramente indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di:
a) informazione commerciale;
b) assunzione di partecipazioni.
Sì, l'attività di agenzia in attività finanziaria deve essere svolta in via esclusiva; possono essere esercitate attività connesse o strumentali alla stessa e quelle definite compatibili dalla normativa. (cfr. art. 128-quater, comma 1, del TUB)
No, a condizione che l'attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione che ne predetermini le modalità di svolgimento, abbia carattere meramente materiale e, in nessun caso, sia accompagnata da poteri dispositivi. (cfr. art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 141/2010)