638) L’agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio possono intermediare il contratto relativo all’anticipazione del trattamento di fine servizio (TFS)? In quale categoria della Tabella A) della Circolare OAM n. 3/12 può inquadrarsi tale prodotto?

La cessione del trattamento di fine servizio, disciplinata dagli artt. 1 (come modificato dall’articolo 2, comma 49, del Decreto Legge n. 225/2010, convertito in Legge n. 10/2011) e 52 del D.P.R. n. 180/1950, consente ai lavoratori del pubblico impiego di ottenere da una banca o da un intermediario finanziario, nel periodo che va dalla cessazione del rapporto lavorativo e previdenziale alla effettiva e completa erogazione dell’indennità, il finanziamento di una somma di denaro effettuando la cessione, in tutto o in parte, dei crediti derivanti dal trattamento di buonuscita vantati nei confronti della pubblica amministrazione per cui hanno prestato servizio.

Il contratto relativo all’anticipazione del trattamento di fine servizio è pertanto inquadrabile in una cessione pro solvendo di un credito, effettuata da un dipendente pubblico (cedente) - ai sensi degli artt. 1260 ss. c.c. - a favore di una banca (cessionaria), la quale, dopo aver anticipato al primo la somma oggetto del credito, potrà recuperare il medesimo importo, maggiorato degli interessi, direttamente nei confronti dell’ente erogatore ceduto. 

La cessione di tale credito avviene infatti mediante specifica pattuizione tra banca e dipendente, sulla cui base il dipendente si impegna a garantire nei confronti della banca, oltre all’esistenza ed alla validità del credito, anche la solvenza del debitore ceduto.

Per tali ragioni, il suddetto contratto può essere intermediato, ai sensi dell’art. 128-quater e 128-sexies del TUB, da agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, risultando riconducibile alla categoria del prodotto A.4 - Acquisto di crediti, indicato nell’Allegato A), lettera a) della Circolare OAM n. 3/12.

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