La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di instaurazione del rapporto di dipendenza o collaborazione con l’iscritto, a corsi di formazione della durata non inferiore a 10 ore, svolti in aula o con modalità equivalenti.
Si considerano equivalenti le modalità di erogazione dei corsi svolti esclusivamente attraverso videoconferenza – caratterizzati dalla contemporanea partecipazione, anche se in luoghi fisici diversi, e dalla interazione tra docenti e discenti e tra discenti tra loro - o con modalità e-learning. I corsi e-learning si avvalgono di piattaforme che permettono, tra gli altri, di fruire dei materiali didattici attraverso il web, monitorare continuamente il livello di apprendimento, attraverso il tracciamento del percorso formativo e momenti di valutazione e autovalutazione, e consentono di interagire con docenti/tutor e con gli altri discenti al fine di favorire, tramite le nuove tecnologie, la creazione di contesti collettivi di apprendimento (c.d. “aule virtuali”). (cfr. art. 3, comma 2, della Circolare OAM n. 19/14)
La piattaforma di e-learning prevede:
(cfr. art. 9 della Circolare OAM n. 19/14)
Come previsto dall’art. 3, comma 3, della Circolare OAM n. 19/14, che rinvia alla tabella A allegata alla Circolare stessa, le materie sono:
Si. La formazione acquisita rimane valida ai fini di una nuova iscrizione negli elenchi, ovvero dell’instaurazione di un nuovo rapporto di dipendenza o collaborazione con un iscritto, fatta salva l’ipotesi che si verifichi un periodo continuativo di inattività pari o superiore a cinque anni.
La prova valutativa prevista dall’art. 128-novies, comma 1, del TUB, consiste nel superamento di un test di verifica, eseguito con strumenti informatici, delle competenze possedute sulle materie rilevanti per le attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia.
La prova consta di una prova scritta, della durata di 20 minuti, effettuata con strumenti informatici presso il luogo precedentemente comunicato da ciascun candidato in sede di prenotazione alla stessa.
A ciascun candidato è assegnato un questionario composto di 20 quesiti, a scelta multipla e risposta singola.
(cfr. artt. 1, comma 1, e 9 della Circolare OAM n. 22/15)
La prova valutativa è erogata esclusivamente dall’Organismo, e si svolge secondo le modalità previste nella Circolare OAM n. 22/15 e nei singoli Bandi pubblicati sul portale dell’Organismo (art. 1, comma 2, della Circolare)
L’Organismo nomina, per ciascuna sessione della prova, una Commissione di valutazione che vigila sul corretto svolgimento della prova stessa, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici previsti, la quale ne attesta i risultati (art. 1, comma 5, della Circolare).
Si, gli iscritti devono verificare che ciascuno dei loro dipendenti e collaboratori a norma dell'art. 128-novies del TUB abbia superato la prova valutativa, anche acquisendo l’attestato, prima della trasmissione all'OAM dei nominativi. (cfr. art. 1, comma 4, della Circolare OAM n. 22/15)
Come previsto dall'art. 1, comma 3, della Circolare OAM n. 22/15, che rinvia alla tabella A allegata alla Circolare stesa, le materie sono:
Si, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici presso il luogo comunicato da ciascun candidato in sede di prenotazione alla prova.
Le modalità di svolgimento delle sessioni di prova sono indicate negli appositi Bandi pubblicati sul portale dell’Organismo.
Essi sono:
Lo svolgimento della prova valutativa è subordinato, altresì, al possesso di un terminale informatico (personal computer), dotato di dispositivo di rilevazione audio e video, avente i requisiti tecnici riportati nell’apposito Bando pubblicato sul portale dell’Organismo.
(cfr. artt. 2 e 3 della Circolare OAM n. 22/15)
Le date e le modalità di svolgimento delle sessioni della prova valutativa sono definite con apposito Bando pubblicato sul portale dell’Organismo, almeno 30 giorni prima della data prevista per lo svolgimento di ciascuna sessione.
Come previsto dall’art. 8 della Circolare OAM n. 22/15, la prova valutativa viene svolta mediante l’utilizzo di un apposito software applicativo client, disponibile sul portale www.organismo-am.it, che deve essere installato preventivamente, attraverso le istruzioni pubblicate sul medesimo portale e comunque fornite al candidato a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), sul terminale informatico (personal computer dotato dei requisiti tecnico-informatici) che si intende utilizzare per sostenere la prova.
Una volta validata la prenotazione, ciascun candidato riceve presso il proprio indirizzo di PEC le credenziali, la password e il token (codice alfanumerico) per l’esecuzione della prova valutativa, unitamente alle istruzioni per il download dell’applicativo e lo svolgimento della prova.
La prenotazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica mediante l’apposita procedura disponibile sul portale www.organismo-am.it, secondo le modalità e i termini indicati nell’apposito Bando.
Per ciascuna sessione il candidato può presentare una sola domanda di prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
A pena di irricevibilità della domanda, nella stessa i candidati devono indicare:
(cfr. art. 5, comma 3, della Circolare OAM n. 22/15)
Come previsto dall’art. 7 della Circolare OAM n. 22/15, la cancellazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica mediante la relativa procedura disponibile sul portale www.organismo-am.it e secondo le modalità e termini indicati nell’apposito Bando pubblicato sul portale dell’Organismo.
In caso di cancellazione della prenotazione per una specifica sessione della prova, avvenuta esclusivamente secondo le modalità ed i termini sopra indicati, il contributo versato per la prenotazione può essere riutilizzato per la prenotazione di un’altra successiva sessione.
NO. Il risultato della prova è visualizzabile da parte del candidato al termine della prova stessa.
Il formale superamento della prova, viene comunicato ai partecipanti secondo modalità e termini individuati nell’apposito Bando pubblicato sul portale dell’Organismo.
Si. I dipendenti e collaboratori che hanno superato la prova valutativa, qualora cessino il rapporto di dipendenza o di collaborazione per instaurarne uno ulteriore, non sono tenuti a sostenere nuovamente la prova, fatta salva l’ipotesi che si verifichi un periodo continuativo di inattività pari o superiore a tre anni.
No, nel caso in cui il dipendente/collaboratore intenda in futuro iscriversi personalmente come agente in attività finanziaria o assumere incarichi di amministrazione/direzione in società iscritte dovrà superare l'esame bandito dall'OAM.
No. I soggetti che hanno superato la prova d'esame sono esonerati dal superamento della prova valutativa.
No, fatta salva ogni eventuale valutazione da parte dell’agente/mediatore.
Ad oggi si veda la faq n. 525
No. L’obbligo di formazione da parte di dipendenti e collaboratori si intende assolto con il superamento della prova valutativa, e relativo percorso formativo propedeutico di 20 ore, da parte degli stessi (Cfr. Comunicazione OAM n. 5/14).