La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di instaurazione del rapporto di dipendenza o collaborazione con l’iscritto, a corsi di formazione della durata non inferiore a 10 ore, svolti in aula o con modalità equivalenti.

La formazione professionale acquisita rimane valida ai fini di una nuova iscrizione negli Elenchi ovvero dell’instaurazione di un nuovo rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con un iscritto, fatta salva l’ipotesi che si verifichi un periodo continuativo di inattività pari o superiore a 5 anni


Sono tenuti alla frequenza di un corso di formazione professionale secondo le modalità disciplinate dalla circolare OAM n. 19/14:

  • le persone fisiche che presentano istanza di iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria;
  • i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione presso società che presentano domanda di iscrizione negli elenchi;
  • i dipendenti e collaboratori delle società iscritte negli elenchi di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico.

Il percorso formativo consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione ovvero dall’instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l’iscritto, a corsi di formazione della durata non inferiore a 10 ore svolti in aula o con modalità equivalenti.


Si considerano equivalenti le modalità di erogazione dei corsi di formazione svolti esclusivamente attraverso videoconferenza o modalità e-learning (artt. 6, comma 2, 7, 8 e 9 della Circolare OAM 19/14).


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