Sì. Ciascuno dei soggetti obbligati all'aggiornamento professionale deve partecipare ad almeno 60 ore di attività di formazione per ogni biennio, di cui almeno 30 ore devono tenersi in aula o con modalità equivalenti. Il biennio di cui al periodo precedente decorre per la prima volta dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione nell'elenco ovvero dall'instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione ( per i relativi collaboratori) con l'iscritto.
Il numero minimo di ore di aggiornamento da effettuarsi in ciascun anno solare è pari almeno 15 ore, di cui almeno 10 ore devono tenersi in aula o con modalità equivalenti.
Sono tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale secondo le modalità disciplinate dalla circolare OAM n. 19/14:
soggetti tenuti all’aggiornamento professionale sono esonerati dagli obblighi di aggiornamento professionale qualora ricorra una delle seguenti ipotesi di impedimento:
Al verificarsi delle ipotesi di impedimento di cui al precedente periodo, le ore di aggiornamento professionale per biennio si intendono proporzionalmente ridotte in commisurazione della durata dell’impedimento stesso. A tal fine l’iscritto deve dare tempestiva comunicazione all’Organismo della sussistenza dell’impedimento nonché della sua cessazione.
Si. Gli iscritti sono tenuti, sotto la propria responsabilità, a verificare sia che la qualità dell’attività di aggiornamento erogata si conforme alle previsioni di cui alla Circolare n. 19/14, che i soggetti eroganti i corsi di aggiornamento siano in possesso dei requisiti richiesti, sia che gli attestati siano conformi alle previsioni vigenti.
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