AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE)

Sì. Ciascuno dei soggetti obbligati all'aggiornamento professionale deve partecipare ad almeno 60 ore di attività di formazione per ogni biennio, di cui almeno 30 ore devono tenersi in aula o con modalità equivalenti. Il biennio di cui al periodo precedente decorre per la prima volta dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione nell'elenco ovvero dall'instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione ( per i relativi collaboratori) con l'iscritto.
Il numero minimo di ore di aggiornamento da effettuarsi in ciascun anno solare è pari almeno 15 ore, di cui almeno 10 ore devono tenersi in aula o con modalità equivalenti.

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Si considerano equivalenti alla fruizione in aule le modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento svolti esclusivamente attraverso videoconferenza o con modalità di e-learning così come definiti agli artt. 7, 8 e 9 della stessa Circolare.

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I corsi di formazione devono contribuire all’aggiornamento, all’approfondimento ed all’accrescimento delle conoscenze e delle competenze professionali dei soggetti partecipanti.

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Sono tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale secondo le modalità disciplinate dalla circolare OAM n. 19/14:

  • le persone fisiche che presentano istanza di iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria;
  • i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione presso società che presentano domanda di iscrizione negli elenchi;
  • i dipendenti e collaboratori delle società iscritte negli elenchi di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico.
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Sì. A decorrere dal 1° gennaio 2019, nella misura massima di 15 ore annue e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni previste dalle autorità di settore. Per i periodi precedenti, resta salva la misura massima di 10 ore annue.

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Sì. Ciascun corso di aggiornamento professionale si conclude con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell’aggiornamento professionale.

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 soggetti tenuti all’aggiornamento professionale sono esonerati dagli obblighi di aggiornamento professionale qualora ricorra una delle seguenti ipotesi di impedimento:

  • gravidanza dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvo esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l’adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
  • comprovata grave malattia o infortunio limitatamente alla durata dell’impedimento.

Al verificarsi delle ipotesi di impedimento di cui al precedente periodo, le ore di  aggiornamento professionale per biennio si intendono proporzionalmente ridotte in commisurazione della durata dell’impedimento stesso. A tal fine l’iscritto deve dare tempestiva comunicazione all’Organismo della sussistenza dell’impedimento nonché della sua cessazione.

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Sì. I contenuti formativi erogati a distanza devono essere realizzati secondo criteri di elevata qualità formativa e prevedere una progettazione per obiettivi didattici, moduli di contenuto e momenti intermedi di autovalutazione dell’apprendimento.

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Nel biennio di aggiornamento professionale deve essere previsto almeno un modulo generale su tutte le materie di cui alla Tabella B della Circolare n. 19/14 e successivi moduli di apprendimento su specifici argomenti, anche in relazione all’attività da svolgere.

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Si. Gli iscritti sono tenuti, sotto la propria responsabilità, a verificare sia che la qualità dell’attività di aggiornamento erogata si conforme alle previsioni di cui alla Circolare n. 19/14, che i soggetti eroganti i corsi di aggiornamento siano in possesso dei requisiti richiesti, sia che gli attestati siano conformi alle previsioni vigenti.

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