No, i soggetti che abbiano conseguito l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria in seguito alla procedura in "regime transitorio", inviando la domanda di iscrizione entro il 31 ottobre 2012 previa presentazione della documentazione attestante i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività , che abbiano beneficiato dell'esonero dall'esame OAM – in quanto hanno effettivamente svolto l'attività per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di iscrizione nell'elenco, a condizione che siano stati giudicati idonei sulla base della valutazione di cui alla Circolare OAM n. 4/12 – e che successivamente volessero cancellarsi dal relativo elenco, non dovranno sostenere nuovamente l'esame qualora dovessero, in seguito alla cancellazione, decidere di re-iscriversi negli elenchi appositi.
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