110) È ammessa l’operatività dell’agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio nell’ambito della promozione e conclusione di contratti di leasing operativo di beni? Quali condizioni sono richieste?

Sì. Sulla base del quadro complessivo posto dalla normativa di riferimento, il leasing operativo, pur non potendo costituire attività tipica, può ritenersi riconducibile alle attività “connesse e strumentali” di cui all’art. 128-quater e sexies del TUB, nel caso in cui risulti finalizzato a sviluppare o agevolare l’attività tipica.

L’attività di intermediazione nel leasing operativo è consentita unicamente laddove sussistano, al contempo, le seguenti condizioni:

  • l’attività di promozione e conclusione di contratti di leasing operativo di beni non sia svolta in via prevalente rispetto all’attività tipica;
  • l’obiettivo dell’attività suddetta sia quello di fidelizzare la clientela con finalità di sviluppo dell’offerta dei sevizi finanziari per cui gli intermediari del credito operano;
  • la ridetta attività sia svolta per conto del medesimo intermediario per cui l’intermediario del credito opera o per conto di altro intermediario o ancora per società commerciale riconducibili al medesimo gruppo bancario del finanziatore o ad altri gruppi bancari (condizione applicabile solo ove si tratti di agenti).
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