660) Può un agente in attività finanziaria promuovere e concludere contratti di fornitura di energia elettrica e di gas per conto della propria mandante, la quale a sua volta ha stipulato accordi con taluni players dell'energia per la distribuzione del servizio?

La promozione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas non è riconducibile alla categoria dei contratti relativi alla “concessione di finanziamenti” o alla “prestazione di servizi di pagamento”, di cui al primo comma dell’art. 128-quater del T.U.B., così come puntualmente indicati nell’allegato A della Circolare OAM 3/12.

Tuttavia, l’attività suddetta, qualora fosse posta in essere in via accessoria e strumentale congiuntamente alla promozione dei contratti tipici degli intermediari del credito, quali, a mero titolo esemplificativo, addebito automatico su conto-corrente o servizi di pagamento, può essere considerata connessa all’attività principale di agenzia e dunque consentita.

Siffatta connessione si giustifica anche in relazione alla finalità di sviluppo dell’attività tipica degli agenti e di fidelizzazione della relativa clientela.

L’accordo con la società di erogazione dei servizi di energia elettrica e gas, per la promozione e conclusione di tali contratti, dovrà essere stipulato dall’intermediario finanziario, il quale, a seguire, ne conferirà incarico di distribuzione all’agente.

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