No. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-novies, comma 1, del TUB. (cfr. art. 12, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 141/2010)
Si ritiene, tuttavia, non rientrante nella esclusione prevista dalla suddetta norma l’attività di intermediazione da parte dei Confidi nei singoli contratti di finanziamento conclusi nell’ambito delle convenzioni stesse.
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