147) L'attività di rappresentanza del cliente, sia privato che azienda, nei confronti degli Istituti di Credito, dal cliente stesso indicati, rappresenta mediazione creditizia?

Tale attività di rappresentanza costituirebbe mediazione creditizia ai sensi dell'art. 128-sexies, comma 1, del TUB, in quanto rientrerebbe nell'attività di "messa in relazione, anche attraverso l'attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma".

Resta inteso che l'attività di mediazione creditizia può essere esercitata solo da società iscritte presso l'Organismo. Ai sensi del comma 4 della medesima norma, "il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza".

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