218) Le banche e gli intermediari finanziari possono detenere partecipazioni nelle società di mediazione creditizia?

Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l’attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole. (cfr. art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 141/2010)

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