245) I promotori finanziari iscritti nell’albo unico dei promotori finanziari di cui all’art. 31, comma 4, d.lgs. n. 58/1998 possono collaborare con una società di mediazione creditizia?

Sì, purché non esercitino l’attività di promotore finanziario per conto di alcun soggetto abilitato. Infatti, l’incompatibilità prescritta dall’art. 17, comma 4-quinquies, d.lgs. 141/2010 riguarda l’effettivo e contemporaneo esercizio dell’attività di promozione finanziaria e di mediazione creditizia e non preclude, pertanto, al soggetto iscritto all’albo unico dei promotori finanziari, purché non operante per conto di alcun soggetto abilitato ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 58/1998, di assumere un incarico di collaborazione per conto di una società di mediazione creditizia.

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