Tutti coloro che presentano istanza di iscrizione devono avere già frequentato il corso di formazione professionale.

I corsi di formazione sono tenuti dagli istituti di pagamento (IP) e dagli istituti di moneta elettronica (IMEL), anche avvalendosi di soggetti terzi (società o enti di formazione) con esperienza formativa almeno quinquennale nelle materie di cui alla tabella “A” della Circolare OAM n. 20/14.


I corsi di formazione si concludono con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato un attestato di conseguimento della formazione. Il test finale è erogato dallo stesso soggetto che cura la formazione e riguarda le materie della tabella “A” della Circolare OAM n. 20/14. L’ente che eroga il test rilascia al soggetto che lo ha superato un attestato sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell’istituto di pagamento o dell’istituto di moneta elettronica contenente l’indicazione dell’ente di formazione, la durata e le materie trattate, l’indicazione del docente e i dati identificativi del soggetto partecipante. L’attestato è consegnato in originale all’iscritto e conservato in copia dall’istituto di pagamento o dall’istituto di moneta elettronica che si avvale del soggetto che ha frequentato il corso.


I corsi di formazione professionale, previo accordo, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto all’articolo 9, comma 1, lettera a), della Circolare OAM n. 20/14, possono essere tenuti da soggetti terzi purché siano dotati di esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione nelle materie indicate nella tabella allegata “A”. I docenti incaricati dagli enti di cui al periodo precedente e gli esperti incaricati per l’elaborazione dei contenuti dei corsi a distanza devono possedere una comprovata competenza nelle materie trattate, derivante da attività di formazione o dall’esperienza professionale maturata.


Nel caso in cui, per l’erogazione dei corsi, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica si avvalgano di soggetti terzi, gli intermediari sono tenuti a verificare e garantire: a) la qualità dell’attività di formazione e di aggiornamento professionale erogata ai sensi della Circolare n. 20/14 e la sussistenza di tutti i requisiti richiesti in capo ai soggetti che erogano i corsi di formazione e di aggiornamento professionale; b) che l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, e dell’articolo 4, comma 7, della Circolare n. 20/14 sia conforme alle previsioni dettate dalla stessa ed, in particolare, che contenga l’indicazione del soggetto terzo al quale sono stati demandati gli adempimenti della formazione.


Sono tenuti alla frequenza di un corso di formazione professionale:

  • le persone fisiche che presentano istanza di iscrizione nella Sezione speciale;
  • i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione di società che  presentano istanza di iscrizione nella citata Sezione speciale;
  • i dipendenti e collaboratori di società iscritte nella medesima Sezione speciale di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico.

I corsi hanno una durata di almeno 8 ore e sono svolti in aula, a distanza, o con le modalità equivalenti all’aula di cui all’art. 5, comma 2, della Circolare n. 20/14.


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