262) Quali obblighi hanno gli intermediari qualora i corsi siano tenuti da soggetti terzi?

Nel caso in cui, per l’erogazione dei corsi, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica si avvalgano di soggetti terzi, gli intermediari sono tenuti a verificare e garantire: a) la qualità dell’attività di formazione e di aggiornamento professionale erogata ai sensi della Circolare n. 20/14 e la sussistenza di tutti i requisiti richiesti in capo ai soggetti che erogano i corsi di formazione e di aggiornamento professionale; b) che l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, e dell’articolo 4, comma 7, della Circolare n. 20/14 sia conforme alle previsioni dettate dalla stessa ed, in particolare, che contenga l’indicazione del soggetto terzo al quale sono stati demandati gli adempimenti della formazione.

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