ATTIVITA' DI CAMBIAVALUTE: DEFINIZIONI E DELIMITAZIONI

A norma dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 141/2010, l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consiste nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta.

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Si. Ai fini della prima applicazione dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 141/2010, i cambiavalute operanti nel territorio della Repubblica alla data del 29 luglio 2015 provvedono a chiedere l’iscrizione nel Registro entro il 29 ottobre 2015.

(cfr. art. 2, comma 2 della Circolare OAM n. 24/15)

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Si. All’esercizio dell’attività di cambiavalute si applicano gli articoli 11 e 115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, “T.U.L.P.S.”), e relative disposizioni di attuazione.

Gli esercenti l’attività di cambiavalute comunicano l’inizio dell’attività all’Autorità competente, la quale accerta il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Mediante tale comunicazione il cambiavalute dichiara, fra l’altro:

      • le caratteristiche fondamentali per qualificare o identificare l’attività svolta, quali il carattere dell’abitualità, un’adeguata professionalità ed una minima organizzazione;

      • il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 del T.U.L.P.S.

(cfr. art. 10, comma 7, del D.Lgs. n. 141/2010, e art. 2, comma 3, del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 2.4.2015).

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A norma dell’art. 17-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 141/2010, l’esercizio abusivo di tale attività è punita con una sanzione amministrativa da euro 2.065,00 a euro 10.329,00 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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