628) Per l’esercizio professionale dell’attività di cambiavalute, oltre all’iscrizione nell’apposito Registro tenuto dall’Organismo, sono previsti dalla legge ulteriori adempimenti di carattere amministrativo? NUOVA

Si. All’esercizio dell’attività di cambiavalute si applicano gli articoli 11 e 115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, “T.U.L.P.S.”), e relative disposizioni di attuazione.

Gli esercenti l’attività di cambiavalute comunicano l’inizio dell’attività all’Autorità competente, la quale accerta il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Mediante tale comunicazione il cambiavalute dichiara, fra l’altro:

      • le caratteristiche fondamentali per qualificare o identificare l’attività svolta, quali il carattere dell’abitualità, un’adeguata professionalità ed una minima organizzazione;

      • il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 del T.U.L.P.S.

(cfr. art. 10, comma 7, del D.Lgs. n. 141/2010, e art. 2, comma 3, del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 2.4.2015).

La risposta ti è stata utile?
Vai all'inizio della pagina