COMPATIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' TRA LE ATTIVITA'

Sì, in quanto il collaboratore di Mediatore creditizio, diversamente da quest’ultimo e dall’Agente in attività finanziaria, non è vincolato al rispetto del principio di esclusività degli artt. 128-quater e 128-sexies del TUB.

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L’attività di cessione di crediti a favore di banche e intermediari finanziari configura attività di mediazione creditizia in quanto riconducibile ad operazioni di finanziamento per “acquisto crediti a titolo oneroso” e comporta di conseguenza, ai sensi dell’art. 128-sexies del TUB, l’obbligo di iscrizione presso l’Organismo del soggetto che la esercita.

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Non sussistono divieti in merito. Tuttavia, se le due attività vengono svolte all’interno dello stesso locale sicuramente si può creare confusione nel consumatore finale, in quanto l’agente immobiliare non è un soggetto iscritto.

Tale pratica, seppur non vietata, potrebbe prestarsi a forme di elusione. 

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Non sussistono divieti in merito. Tuttavia, se le due attività vengono svolte all’interno dello stesso locale sicuramente si può creare confusione nel consumatore finale, in quanto l’agente immobiliare non è un soggetto iscritto.

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Tale pratica, seppur non vietata, potrebbe prestarsi a forme di elusione. L’agente immobiliare non potrebbe sicuramente esporne il relativo contenuto e, dunque, non potrebbe presentare i prodotti del mediatore oggetto di pubblicità.

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Sì, purché non esercitino l’attività di promotore finanziario per conto di alcun soggetto abilitato. Infatti, l’incompatibilità prescritta dall’art. 17, comma 4-quinquies, d.lgs. 141/2010 riguarda l’effettivo e contemporaneo esercizio dell’attività di promozione finanziaria e di mediazione creditizia e non preclude, pertanto, al soggetto iscritto all’albo unico dei promotori finanziari, purché non operante per conto di alcun soggetto abilitato ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 58/1998, di assumere un incarico di collaborazione per conto di una società di mediazione creditizia.  

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Sì, purché non esercitino l’attività di promotore finanziario per conto di alcun soggetto abilitato. Infatti, l’incompatibilità prescritta dall’art. 17, comma 4-quinquies, d.lgs. 141/2010 riguarda l’effettivo e contemporaneo esercizio dell’attività di promozione finanziaria e di mediazione creditizia e non preclude, pertanto, la contestuale iscrizione nell’albo unico dei promotori finanziari di cui all’art. 31, comma 4, d.lgs. 58/1998 e nell’elenco dei mediatori creditizi di cui all’art. 128-sexies, comma 2, D.Lgs. 385/1993. Ne consegue che un soggetto iscritto all’albo unico dei promotori finanziari può iscriversi in qualità di esercente funzioni di amministrazione, direzione o controllo di una società di mediazione creditizia solo se non esercita effettivamente l’attività di promozione finanziaria per conto di alcun soggetto abilitato ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 58/1998. 

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Sì, fatti salvi i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli. (cfr. art. 17, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 141/2010)

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Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l’attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole. (cfr. art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 141/2010)

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I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche e intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia ovvero, anche informalmente, attività di promozione per conto di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attività. (cfr. art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 141/2010)

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Come chiarito nella Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/03/2013 (Prot: DT 24550), qualora emerga l'esercizio di un controllo diretto o indiretto sulla gestione dell'attività delle due società da parte dei soci non saranno ammessi incroci azionari di questo tipo.

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Secondo la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Prot: DT 100579 del 21/12/2012), sono ammesse unicamente le fattispecie in cui il dipendente e collaboratore di una società di agenzia partecipi al capitale di un'altra società di agenzia, così come quella in cui il dipendente e collaboratore di una società di mediazione partecipi al capitale di un'altra società di mediazione.

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