ADEMPIMENTI PREVISTI PER I CAMBIAVALUTE

I cambiavalute sono tenuti a trasmettere all’Organismo periodicamente, per via telematica, le operazioni effettuate consistenti nelle negoziazioni a pronti di mezzi di pagamento in valuta. I dati registrati sono conservati per dieci anni (cfr. art. 17-bis, comma 3 del D.Lgs. n. 141/2010).

In particolare, comunicano:
a) i dati identificativi del cliente;
b) i dati relativi all’operazione. (cfr. artt. 1, comma 1, lett. f), e 6 del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 2.4.2015).

I dati relativi alle operazioni effettuate sono trasmessi con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello cui le operazioni si riferiscono.

Ai soli fini della prima applicazione delle disposizioni in materia, la trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate nel mese, o nella frazione dello stesso, in cui i cambiavalute hanno ottenuto l’iscrizione nel Registro verrà effettuata entro il giorno 15 del mese successivo (cfr. art. 4 della Circolare OAM n. 24/15).

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Si. Ai sensi dell’art. 6 della Circolare OAM n. 24/15 e 25/15, i soggetti richiedenti l’iscrizione nel Registro sono tenuti al versamento di:

a) un contributo relativo al costo per la gestione della istruttoria della procedura di iscrizione;

b) un contributo fisso per far fronte agli oneri di messa in opera e sviluppo del sistema;

c) un contributo annuale da determinare in considerazione delle dimensioni dei cambiavalute, distinto in due diversi importi.

Il contributo previsto alla lettera a), b) e c) sono indicati nella Tabella “A” e “B” allegate alle ridette Circolari.

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