Sì, l’esonero dall’esame previsto a favore degli esponenti societari di banche ed intermediari finanziari si applica anche alle istanze di iscrizione presentate dopo il 31/10/2012. (cfr. art. 26, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 141/2010)

Ai sensi del Decreto del Ministro del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 161, per coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di amministrazione e direzione si deve intendere, rispettivamente, coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione, di Amministratore delegato o di Consigliere di amministrazione, nonché il ruolo di Direttore generale.


No. I soggetti che hanno superato la prova d'esame sono esonerati dalla prova valutativa, qualora richiesta.


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