Il soggetto che aveva effettivamente esercitato l’attività per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio ed era in possesso dei requisiti richiesti doveva presentare la domanda di iscrizione entro lo specifico termine indicato dalla legge, utilizzando il modulo elettronico predisposto per le persone giuridiche iscritte nel vecchio ordinamento.
In particolare, doveva:
Lo stato del procedimento poteva essere verificato direttamente su questo sito accedendo alla propria “area privata”.
I soggetti iscritti che non avevano effettivamente esercitato l’attività per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio avrebbero dovuto presentare una nuova domanda di iscrizione nell’elenco, attestando il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, ivi compreso il superamento dell’apposito esame.
Tutti i soggetti che non avevano presentato domanda di iscrizione nel nuovo elenco nel termine indicato dalla legge non potevano più svolgere l’attività. L’attività stessa poteva essere ripresa soltanto dalla data di accoglimento da parte dell’Organismo di una nuova istanza di iscrizione.