Secondo la Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Prot: DT 100579 del 21/12/2012), sono ammesse unicamente le fattispecie in cui il dipendente e collaboratore di una società di agenzia partecipi al capitale di un'altra società di agenzia, così come quella in cui il dipendente e collaboratore di una società di mediazione partecipi al capitale di un'altra società di mediazione.
Si. Secondo la Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Prot: DT 100579 del 21/12/2012) tale possibilità è ammessa purché riceva in qualità di agente, iscritto come persona fisica nell'elenco degli agenti, un solo mandato diretto da parte di banche o intermediari; e purché, in qualità di collaboratore, riceva al massimo due mandati da parte di una sola società di agenzia per un numero complessivo di mandati massimo pari a tre.
L'esercizio dell'attività di cambiavalute, come ogni altra attività diversa dalla concessione di finanziamenti o dalla prestazione di servizi di pagamento su mandato, non può essere esercitata dagli agenti in attività finanziaria.
Tale riserva di attività, tuttavia, non opera nei confronti degli agenti che svolgono in via esclusiva la prestazione di servizi di pagamento.
I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche e intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia ovvero, anche informalmente, attività di promozione per conto di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attività. (cfr. art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 141/2010)
Si. L'art. 128-quaterdecies del TUB consente agli intermediari finanziari di avvalersi per l'attività di consulenza e di gestione dei crediti, ai fini della ristrutturazione e recupero degli stessi, anche di agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'art. 128-quater, comma 2, del TUB.
Si. Secondo la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Prot: DT 24550 del 27/03/2013) l'obbligo di iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria per l'esercizio dell'attività di ristrutturazione e recupero dei crediti ex art. 128-quaterdecies del TUB comporta il rispetto del mono-mandato. Ne deriva che un agente può operare sulla base di massimo tre mandati ex art. 128-quater, comma 4, uno dei quali deve necessariamente riguardare l'attività di ristrutturazione e recupero crediti.
Sì. Sulla base del quadro complessivo posto dalla normativa di riferimento, il leasing operativo, pur non potendo costituire attività tipica, può ritenersi riconducibile alle attività “connesse e strumentali” di cui all’art. 128-quater e sexies del TUB, nel caso in cui risulti finalizzato a sviluppare o agevolare l’attività tipica.
L’attività di intermediazione nel leasing operativo è consentita unicamente laddove sussistano, al contempo, le seguenti condizioni:
Sì, un agente in attività finanziaria iscritto regolarmente nella sezione E) del RUI può promuovere e collocare, su mandato di banche o di intermediari finanziari iscritti nella sezione D) del RUI, sia polizze assicurative connesse a strumenti finanziari sia polizze non connesse (c.d. “stand alone”).
Tale circostanza non confligge con la riserva di attività prescritta a coloro i quali svolgano attività di agenzia in attività finanziaria iscritti nell’Elenco OAM di cui all’art. 128-quater, comma 2 del TUB, rientrando nel più generale regime di compatibilità di cui all’articolo 17, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 141/2010.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 141/2010, non sussiste alcun divieto in merito alla detenzione di partecipazioni in società iscritte negli Elenchi tenuti dall’OAM da parte di esponenti societari o soci di altre società iscritte. (cfr. nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Prot: DT 100579 del 21/12/2012).
La promozione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas non è riconducibile alla categoria dei contratti relativi alla “concessione di finanziamenti” o alla “prestazione di servizi di pagamento”, di cui al primo comma dell’art. 128-quater del T.U.B., così come puntualmente indicati nell’allegato A della Circolare OAM 3/12.
Tuttavia, l’attività suddetta, qualora fosse posta in essere in via accessoria e strumentale congiuntamente alla promozione dei contratti tipici degli intermediari del credito, quali, a mero titolo esemplificativo, addebito automatico su conto-corrente o servizi di pagamento, può essere considerata connessa all’attività principale di agenzia e dunque consentita.
Siffatta connessione si giustifica anche in relazione alla finalità di sviluppo dell’attività tipica degli agenti e di fidelizzazione della relativa clientela.
L’accordo con la società di erogazione dei servizi di energia elettrica e gas, per la promozione e conclusione di tali contratti, dovrà essere stipulato dall’intermediario finanziario, il quale, a seguire, ne conferirà incarico di distribuzione all’agente.
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