No, i collaboratori dei mediatori creditizi non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti. (cfr. art. 128-octies del TUB)
No.
No.
Sì, purché l’esercizio delle ulteriori attività svolte non risulti incompatibile con l’attività di mediazione creditizia né con le altre attività previste dalla vigente normativa. Si fanno salve ulteriori limitazioni previste dalla normativa relativa ad altri settori dell’ordinamento.
Sì. (cfr. art. 17 del D.Lgs. n. 141/2010)
NO, per incompatibilità tra le attività prevista ex lege. (cfr. art. 17, comma 4-quinquies, del D.Lgs. n. 141/2010).
NO, per incompatibilità tra le attività prevista ex lege. (cfr. art. 17, comma 4-quinquies, del D.Lgs. n. 141/2010).