Per collaboratore si intende colui che opera sulla base di un incarico conferito ai sensi dell'art. 1742 del Codice Civile. Il collaboratore è, pertanto, equiparato alla figura dell'agente di commercio e, in quanto tale, è tenuto a seguire la normativa di riferimento – fatte salve alcune eccezioni dovute alla tipicità del settore di riferimento.
L'agente in attività finanziaria (persona fisica o società/persona giuridica):
Gli agenti - persone fisiche o le società di agenzia costituiti sotto forma di società di persone - possono avvalersi esclusivamente di dipendenti o collaboratori personalmente iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria.
No, non necessariamente. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dalla Circolare OAM n. 5/12.
Si, e pertanto devono superare anche l'apposita prova d'esame prevista dalla legge (art. 14 del D.Lgs. n. 141/2010 e art. 128-novies, comma 2, del TUB)
La prova valutativa consiste nel superamento di un test di verifica della preparazione acquisita all’esito di un percorso formativo inerente le materie rilevanti per le attività di agenzia in attività finanziaria e mediazione creditizia.
Per completezza si rimanda alla Circolare OAM n. 5/12.
No.
No, qualora se ne volessero avvalere per il contatto con il pubblico.