Per collaboratore si intende colui che opera sulla base di un incarico conferito ai sensi dell'art. 1742 del Codice Civile. Il collaboratore è, pertanto, equiparato alla figura dell'agente di commercio e, in quanto tale, è tenuto a seguire la normativa di riferimento – fatte salve alcune eccezioni dovute alla tipicità del settore di riferimento.
L'agente in attività finanziaria (persona fisica o società/persona giuridica):
Gli agenti - persone fisiche o le società di agenzia costituiti sotto forma di società di persone - possono avvalersi esclusivamente di dipendenti o collaboratori personalmente iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria.
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