CHI DEVE ISCRIVERSI NEL REGISTRO DEI COMPRO ORO

Deve iscriversi nel Registro: il soggetto, persona fisica o giuridica, anche diverso dall’Operatore Professionale in Oro, che esercita, in via esclusiva o secondaria rispetto all’attività prevalente, l’attività commerciale di compravendita, all’ingrosso o al dettaglio, o di permuta di oggetti usati in oro o altri metalli preziosi (platino, palladio, argento) nella forma del prodotto finito o di gioielleria, o nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico.

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Ad ulteriore chiarimento si rimarca che è tenuto all’iscrizione nel Registro dei Compro oro «l’operatore commerciale che, a prescindere dalla denominazione o dall’esercizio, in via eventualmente subvalente, dell’attività di Compro oro rispetto ad altra attività commerciale o d’impresa, eserciti l’attività di Compro oro ossia l’attività di compravendita ovvero permuta di oggetti preziosi usati.» (V. nota del MEF del 4.7.2017, Prot: DT 53162).

Sono ricompresi nella categoria di compro oro « … anche gli operatori professionali in oro, titolari di gioiellerie, che, nella misura in cui intendano effettuare operazioni aventi ad oggetto la compravendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati, sono tenuti all’iscrizione nel registro OAM.» (V. nota del MEF del 4.7.2017, Prot: DT 53162).

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