E' strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata. A titolo meramente indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di:
a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;
b) gestione di immobili ad uso funzionale;
c) gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
d) formazione e addestramento del personale.
E' connessa l'attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata. A titolo meramente indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di:
a) informazione commerciale;
b) assunzione di partecipazioni.
Sì, e come tale è soggetta a tutti i vincoli di legge.
Pertanto, non possono essere esercitate da soggetti che non siano iscritti nell’elenco ex art. 128-sexies, comma 2, del TUB le attività di “consulenza” - quali, ad esempio, la individuazione e disamina del fabbisogno finanziario del cliente, la traduzione delle sue esigenze finanziarie nella forma di finanziamento più adeguata, la descrizione e valutazione delle caratteristiche dei prodotti offerti sul mercato et similia - qualora possano avere quale effetto la messa in contatto dell’utente con l’intermediario erogante e la successiva conclusione del contratto di finanziamento.
Infatti, unicamente un’attività di consulenza che rimanga del tutto svincolata dalla possibile conclusione di un contratto di finanziamento può essere esercitata da soggetti non iscritti nell’elenco. (cfr. Comunicazione OAM n. 2/13)
No. Non costituisce esercizio di mediazione creditizia, né di agenzia in attività finanziaria la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento conclusi unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito.
No. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-novies, comma 1, del TUB. (cfr. art. 12, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 141/2010)
Si ritiene, tuttavia, non rientrante nella esclusione prevista dalla suddetta norma l’attività di intermediazione da parte dei Confidi nei singoli contratti di finanziamento conclusi nell’ambito delle convenzioni stesse.
Tale attività di rappresentanza costituirebbe mediazione creditizia ai sensi dell'art. 128-sexies, comma 1, del TUB, in quanto rientrerebbe nell'attività di "messa in relazione, anche attraverso l'attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma".
Resta inteso che l'attività di mediazione creditizia può essere esercitata solo da società iscritte presso l'Organismo. Ai sensi del comma 4 della medesima norma, "il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza".
Sì, se le stesse provvigioni sono corrisposte dai soggetti indicati all’art. 23, comma 1, dello stesso D.P.R. (Cfr. Comunicazione OAM n. 6/15)
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