305) L’Agente assicurativo che voglia promuovere e concludere contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento deve essere iscritto (anche) nella sezione speciale dell’elenco di cui all’art. 128-quater, comma 2, del TUB oppure l’iscrizione nel registro di cui all'articolo 109 del cod.ass. risulta condizione sufficiente?

L’agente assicurativo che intenda promuovere e concludere contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento deve essere (anche) iscritto nella sezione speciale dell’elenco di cui all’art. 128-quater, comma 2, del TUB.


L’art. 22, comma 9-bis del D.L. n. 179/2012, infatti, ha introdotto una nuova deroga - relativamente all’obbligo di iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria - a favore degli agenti assicurativi, ma limitata alla promozione e al collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB, non anche alla distribuzione di servizi di pagamento.

La risposta ti è stata utile?
Vai all'inizio della pagina