381) Ai fini dell’esenzione dall’esame e dalla prova valutativa rilevava anche l’attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti per conto di banche o di intermediari finanziari svolta nel quinquennio precedente la richiesta di iscrizione nei nuovi elenchi degli agenti in attività finanziaria o dei mediatori creditizi?

Sì, l'attività di mediazione e consulenza nella gestione del recupero dei crediti (svolta ai sensi dell'art. 17 della "Legge sul Risparmio" n. 262/05) era del tutto equiparata a qualsiasi altra attività di mediazione creditizia ai fini dell'esonero dall'esame e dalla prova valutativa. L'esenzione era ovviamente condizionata all'effettiva iscrizione nell'albo dei mediatori creditizi per almeno tre anni nel quinquennio precedente la richiesta di iscrizione ed al raggiungimento delle soglie di reddito/fatturato previste dalla Circolare OAM n. 4/12.

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