383) L’esenzione dal superamento dell’esame nel “regime transitorio” previsto dal D.Lgs. n. 141/2010 operava anche a favore dei soggetti che avessero lavorato – per almeno un triennio nei cinque precedenti l’istanza di iscrizione nei nuovi elenchi gestiti dall’OAM– come dipendente di società di agenzia o mediazione o di intermediari finanziari e bancari?

Si, se presentavano, entro il termine previsto dalla legge, l'istanza di iscrizione nei nuovi elenchi gestiti dall'OAM erano esonerati dal superamento dell'esame tutti i soggetti iscritti nei "vecchi" albi tenuti dalla Banca d'Italia per almeno tre anni nei cinque precedenti l'istanza di iscrizione negli elenchi gestiti dall'OAM e che avessero effettivamente lavorato presso agenti (iscritti negli albi di Banca d'Italia) o mediatori (iscritti negli albi di Banca d'Italia) o intermediari finanziari o bancari, a condizione che l'attività da loro svolta fosse stata quella di promozione, collocamento o conclusione di contratti di finanziamento per conto dell'intermediario. In ogni caso, per beneficiare dell'esenzione dal superamento dell'esame, era necessario che la retribuzione percepita per le attività sopraindicate fosse superiore ad € 5.000 per ciascun anno come previsto dalla Circolare n. 4/12 dell'OAM.

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