649) Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono avvalersi di soggetti non iscritti o non comunicati come propri dipendenti/collaboratori all’Organismo per la fissazione di appuntamenti con la clientela?

L’operatore che, per conto di un agente in attività finanziaria o un mediatore creditizio, fissa gli appuntamenti con la clientela è tenuto ad iscriversi all’Organismo (personalmente o in qualità di collaboratore/dipendente deli soggetto iscritto per conto del quale opera), nel caso in cui, durante quest’attività, non si limiti alla fissazione di un incontro ma, altresì, promuova o descriva prodotti di finanziamento o servizi di pagamento.
L’illustrazione di un prodotto di credito nei confronti del pubblico, difatti, è riservata agli agenti in attività finanziaria, ai mediatori creditizi e ai collaboratori degli stessi regolarmente comunicati all’Organismo, anche laddove sia svolta attraverso una descrizione delle caratteristiche del prodotto finanziario e finalizzata alla sola fissazione di un appuntamento con il cliente. La riserva di attività nei confronti dei soggetti iscritti, infatti, è posta a tutela del mercato e del cliente finale, al quale deve essere garantita la qualità e l’efficienza della prestazione professionale da parte di soggetti tecnicamente preparati ed aggiornati.
Diversamente, l’operatore che, durante l’attività di fissazione degli appuntamenti con la clientela, si limiti ad indicare al cliente una data per l’incontro con l’agente o il mediatore (o un loro collaboratore), senza alcun riferimento alle caratteristiche del prodotto finanziario, non è tenuto ad iscriversi all’Organismo né deve risultare come collaboratore/dipendente del soggetto iscritto per conto del quale opera.

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