L’Organismo degli Agenti e Mediatori Creditizi, deputato a vigilare sul settore degli intermediari del credito e sul sottostante mercato, esprime forte preoccupazione in merito ai possibili effetti che la nota sentenza (c.d. “Lexitor”) pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea l’11 settembre 2019 potrà generare nell’ambito della disciplina di regolamentazione dei rimborsi anticipati dei finanziamenti.

 

La citata pronuncia ha scardinato una consolidata interpretazione data alla normativa europea di riferimento (Direttiva 2008/48 CE), che aveva indirizzato il legislatore nazionale prima (introducendo l’art. 125-sexies TUB), nonché Banca d’Italia e ABF, a seguire, a ricondurre in due categorie i costi addebitabili al consumatore, seguendo una razionale scomposizione tra costi iniziali, strutturalmente non frazionabili, e costi gestionali legati alla durata del finanziamento, per loro natura ripartibili nel tempo; in caso di estinzione anticipata, solo questi ultimi erano considerati rimborsabili.

 

Con riferimento agli effetti nel nostro ordinamento della sentenza Lexitor, si è rapidamente pronunciata la giurisprudenza di merito: il Tribunale di Napoli infatti, in adesione ad orientamenti già espressi da vari commentatori, ha affermato che la Direttiva 2008/48/CE “non può essere immediatamente applicabile nei rapporti tra privati”.

 

Sia la Banca d’Italia con nota del 04/12/2019, sia il Collegio di Coordinamento ABF con decisione del 17/12/2019 hanno formulato le proprie determinazioni per dare tempestiva attuazione al nuovo criterio restitutorio espresso dalla CGUE.

 

L’Organismo ritiene che la rilettura fornita dalla Corte Europea – la quale considera rimborsabili tutti i costi addebitati, siano essi “up front” o “recurring” – potrebbe causare la fuoriuscita dal mercato di molteplici operatori (in particolare tra gli intermediari del credito) non in grado di assorbire gli effetti del sopravvenuto, inatteso e incerto onere restitutorio.

 

L’applicazione della sentenza ingenererà nuove dinamiche nei rapporti tra intermediari finanziari, intermediari del credito e consumatori, soprattutto nelle modalità di remunerazione dei compensi e di rimborso degli oneri, fino ad oggi disciplinate in Italia con criteri chiari e trasparenti.

 

L’Organismo reputa, inoltre, ipotizzabile una recrudescenza dell’attività abusiva dell’intermediazione del credito e assai probabile l’occultamento dei canali di remunerazione al fine di sottrarre i compensi all’obbligo restitutorio.

 

Quanto sopra, probabilmente, porterà – come già anticipato – ad un riassestamento del mercato con possibile contrazione del numero di operatori coinvolti, ad un incremento dei compensi provvigionali e, soprattutto, maggiori incertezze e opacità per il consumatore, in un settore vitale, delicato e irrinunciabile per l’economia delle famiglie italiane.

 

L’Organismo auspica che il Legislatore e i soggetti istituzionali interessati si attivino per affrontare il problema con inclusiva attenzione verso tutti gli attori coinvolti e con opportuna verifica delle eventuali negative ricadute economiche.

 

Roma, 27 gennaio 2020

 


 

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