CHI È TENUTO ALL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE?

Sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento professionale:

  • le persone fisiche iscritte nella Sezione Speciale dell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria;
  • i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o direzione presso società iscritte nella Sezione speciale;
  • i dipendenti e collaboratori delle società iscritte nella Sezione speciale, dei quali queste ultime si avvalgono per il contatto con il pubblico.

 

QUANDO?

L’aggiornamento professionale deve essere svolto con cadenza annuale decorrente per la prima volta dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione negli Elenchi ovvero dall’instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l’iscritto negli Elenchi dell’OAM.

 

QUANTE ORE?

I soggetti tenuti all’aggiornamento professionale devono partecipare ogni anno ad almeno 4 ore di attività di aggiornamento.

 

DA CHI SONO TENUTI I CORSI?

I corsi di aggiornamento professionale, sono tenuti dagli stessi istituti di pagamento e dagli istituti di moneta elettronica anche avvalendosi previo accordo, di soggetti terzi che possiedono i requisiti previsti dalla Circolare OAM 20/14 (artt. 4, e 9).

 

ATTENZIONE

I dipendenti e collaboratori che non hanno provveduto, anche solo in parte, all’obbligo di aggiornamento professionale per tre anni consecutivi sono tenuti a frequentare nuovamente il corso di formazione professionale.

Per approfondimenti:

- Circolare 20/14;

- Comunicazione interpretativa 36/23.

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