IL CONTEGGIO DELLE ORE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE EFFETTUATE NON È COMPETENZA DELL’OAM
Di seguito le indicazioni sui meccanismi di conteggio
L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE HA CADENZA BIENNALE
Il totale delle 60 ore vanno ripartite nei due anni.
Per ciascun anno solare (del biennio di riferimento) devono essere effettuate almeno 15 ore di corso.
1) Esempio di ripartizione ore VALIDO:
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RIPARTIZIONE ORE |
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1° ANNO |
2°ANNO |
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Esempio 1 |
30 |
30 |
Esempio 2 |
15 |
45 |
Esempio 3 |
45 |
15 |
2) Esempio di ripartizione ore NON VALIDO:
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RIPARTIZIONE ORE |
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1° ANNO |
2°ANNO |
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Esempio 1 |
60 |
0 |
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Esempio 2 |
0 |
60 |
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Esempio 3 |
5 |
55 |
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Esempio 4 |
50 |
10 |
Esempio
Iscrizione ottenuta in data 18/05/2016:
le 60 ore di corso dovranno essere svolte nel periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
ATTENZIONE:
per gli iscritti anche in altri albi, elenchi o registri (es. corsi IVASS), l’obbligo di aggiornamento professionale biennale si intende assolto nella misura massima di 15 ore annue con l’effettuazione di corsi di aggiornamento obbligatori previsti, nel rispetto delle disposizioni delle rispettive autorità di settore. Pertanto, i soggetti interessati dovranno trasmettere (quando richiesti) anche tali attestati, ai fini della verifica del computo nelle ore totali previste per il biennio.
i dipendenti e collaboratori, che non hanno ottemperato, anche solo in parte, all’obbligo di aggiornamento professionale per due bienni consecutivi sono tenuti a sostenere nuovamente la prova valutativa (rif. Circolare OAM 22/15).
Per approfondimenti:
- Circolare OAM 19/14;
- Comunicazione interpretativa 18/18;
- Comunicazione interpretativa 35/23;
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