È esonerato dagli obblighi di aggiornamento professionale chi si trova nelle seguenti situazioni:
GRAVIDANZA: dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista del parto, fino al compimento di un anno del bambino.
Salvo ulteriori esoneri per:
GRAVE MALATTIA O INFORTUNIO: per l’intera durata della malattia.
L’iscritto deve informare tempestivamente l’OAM DELL’ESISTENZA DEL DIRITTO ALL’ESONERO e successivamente della sua cessazione.
Per approfondimenti:
- Circolare 19/14.
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