È esonerato dagli obblighi di aggiornamento professionale chi si trova nelle seguenti situazioni:

 

GRAVIDANZA: dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista del parto, fino al compimento di un anno del bambino.

Salvo ulteriori esoneri per:

  1. ragioni di salute;
  2. adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità.

 

GRAVE MALATTIA O INFORTUNIO: per l’intera durata della malattia.


L’iscritto deve informare tempestivamente l’OAM DELL’ESISTENZA DEL DIRITTO ALL’ESONERO e successivamente della sua cessazione.


Per approfondimenti:

- Circolare 19/14.

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