HO PRESENTATO ISTANZA DI CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI OAM
Ove a seguito della procedura di cancellazione avviata a seguito dell’attività di controllo svolta dall’Organismo per perdita dei requisiti, per inattività protrattasi per oltre un anno, per cessazione dell’attività (art. 128-duodecies, comma 3, lettere a, b, c, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) venga emanato un provvedimento di cancellazione, quest’ultimo assorbe gli effetti della eventuale domanda di cancellazione presentata dai soggetti iscritti avverso i quali è in corso la predetta procedura.
Si precisa che i termini del procedimento relativo alla istanza di cancellazione restano sospesi per tutta la durata della procedura di cancellazione.
Al termine della suddetta procedura possono verificarsi le seguenti ipotesi:
1) archiviazione della procedura di cancellazione avviata dall’Organismo e conseguente accoglimento della domanda di cancellazione presentata dal soggetto;
2) adozione del provvedimento di cancellazione (art. 128-duodecies, comma 3) che assorbe gli effetti di ogni eventuale domanda di cancellazione dal relativo Elenco presentata dal soggetto, in quanto il medesimo provvedimento, non assumendo carattere sanzionatorio, non impedisce la possibilità di presentare una nuova istanza di iscrizione fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti per la medesima.
SI INVITA A NON CONTATTARE L’UFFICIO VIGILANZA, TELEFONICAMENTE O PER PEC, NELL’INTENDO DI SOLLECITARE LA CONCLUSIONE DI OGNI PROCEDIMENTO A PROPRIO CARICO.
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