La mancata presentazione di deduzioni difensive scritte o di un’istanza di audizione personale non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria (Art. 4 comma 4 del Regolamento Integrativo per la procedura sanzionatoria).
Decorso il termine per partecipare al contraddittorio, l’Ufficio responsabile della procedura formula al Comitato di Gestione dell’Organismo una proposta di irrogazione di sanzione o di archiviazione, valutata la contestazione. Vista la mancata partecipazione al contraddittorio, la proposta non viene trasmessa all’iscritto.
Il Comitato di Gestione adotta un provvedimento motivato con il quale viene disposta l’irrogazione della sanzione o l’archiviazione della procedura (Art. 9 del Regolamento Integrativo per la procedura sanzionatoria).
Il provvedimento adottato viene, infine, notificato tramite PEC all’indirizzo comunicato dall’iscritto all’Organismo.
Il Regolamento concernente la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall'Organismo è disponibile al seguente link: https://www.organismo-am.it/regolamenti.
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