CHI DEVE SOSTENERE L’ESAME

Deve sostenere l’esame chi vuole diventare:

  • AGENTE in attività finanziaria, iscrivendosi personalmente (come persona fisica) nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria;

  • COLLABORATORE DI AGENTE IN ATTIVITÀ FINANZIARIA, iscrivendosi personalmente (come persona fisica) nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria, al pari dell’Agente per il quale si intende collaborare, anch’esso iscritto nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria come persona fisica o società di persone (per esempio, snc o sas);

  • AMMINISTRATORE (o altro soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e/o controllo) di Società di Agenzia in attività finanziaria o Mediazione creditizia, che siano iscritte o che intendano iscriversi negli Elenchi OAM.

 

Inoltre:

  • Chi ha superato l’esame ma dal giorno del suo superamento siano decorsi 5 anni senza che il soggetto risultato idoneo abbia presentato domanda di iscrizione come persona fisica negli Elenchi o sia stato comunicato all’Organismo, da parte di società di capitali iscritte negli Elenchi;

  • chi essendosi iscritto (previo il superamento dell’esame) abbia richiesto la cancellazione dagli Elenchi, e da tale data siano decorsi 5 anni senza che abbia ripresentato domanda di iscrizione come persona fisica o sia stato comunicato all’Organismo, da parte di società di capitali iscritte negli Elenchi.

 

IMPORTANTE:

  • Superato l’esame, per iscriversi all’Elenco degli Agenti in attività finanziaria sarà necessario presentare istanza di iscrizione esclusivamente attraverso l’apposito modulo disponibile nella propria area privata.

  • L’Amministratore (o altro soggetto che svolge funzioni di amministrazione o direzione) di società di persone (per esempio, snc o sas) ha la facoltà, ma non l’obbligo, di iscriversi personalmente (come persona fisica) nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria; l’iscrizione è obbligatoria nel momento in cui l’Amministratore (o altro soggetto che svolge funzioni di amministrazione o direzione), entra in contatto con il pubblico per lo svolgimento dell’attività.

  • L’Amministratore (o altro soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo) di società di capitali, ha la facoltà, ma non l’obbligo, di iscriversi personalmente (come persona fisica) nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria.

 

CHI NON DEVE SOSTENERE L’ESAME

Non sono tenuti al superamento dell’Esame OAM:

  • dipendenti o collaboratori di società di capitali (es. Spa, Srl) iscritte nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (i quali dovranno superare la Prova Valutativa OAM);

  • chi, dopo essersi cancellato dall’Elenco degli Agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM, richiede una nuova iscrizione come persona fisica (fatta salva l’ipotesi che si verifichi un periodo continuativo di inattività(1) pari o superiore a 5 anni);

  • chi vuole iscriversi come persona fisica nella Sezione speciale dell’Elenco degli Agenti che offrono esclusivamente servizi di pagamento;

  • dipendenti o collaboratori, soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società che intendono iscriversi o sono già iscritte nella Sezione speciale sopra richiamata.

 

CHI È ESONERATO DALL’ESAME

Si è esonerati dal superamento dell’esame OAM esclusivamente nei seguenti casi:

  1. aver usufruito, entro il 31 ottobre 2012, del periodo transitorio, previsto dall’art. 26 del D.Lgs 141/2010, presentando istanza di iscrizione entro tale data, come persona fisica, nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria dell’OAM ed aver ottenuto l’iscrizione. L’esonero è valido anche se successivamente cancellati;

  2. essere stato indicato tra i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo da parte di società, le quali hanno usufruito del periodo transitorio, previsto dall’art. 26 del D.Lgs 141/2010, presentando istanza di iscrizione entro il 31 ottobre 2012 nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria o dei Mediatori creditizi dell’OAM come persona giuridica, ed aver ottenuto l’iscrizione;

  3. svolgere o aver svolto funzioni di amministrazione o direzione in Banche o Intermediari finanziari.

 

IMPORTANTE:l’iscrizione all’Elenco UIC nel periodo precedente all’istituzione dell’OAM non è dunque sufficiente per l’esonero dall’Esame, in quanto si sarebbe dovuta presentare richiesta di iscrizione negli Elenchi tenuti dall’OAM entro e non oltre il 30 ottobre 2012.

 

 

 


(1) Per periodo di inattività si considera il periodo in cui il soggetto risulta cancellato dagli Elenchi OAM, ovvero dalla data di cessazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con un iscritto.

 

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