CHI DEVE SOSTENERE L’ESAME

È richiesto il superamento dell’Esame a tutti coloro che:

  1. intendono conseguire l’iscrizione nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria;

  2. intendono svolgere le funzioni di amministrazione o direzione presso società iscritte negli Elenchi;

  3. intendono svolgere l’attività in qualità di dipendente o collaboratore di Agente in attività finanziaria di persona fisica o società di persone (per esempio, snc o sas), iscrivendosi personalmente come persona fisica nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria.

Inoltre:

  • chi ha superato l’Esame, ma dal giorno del suo superamento siano decorsi 5 anni senza che il soggetto risultato idoneo abbia richiesto e ottenuto l’iscrizione come persona fisica negli Elenchi o sia stato comunicato all’Organismo, da parte di società di capitali iscritte quale proprio collaboratore o soggetto svolgente funzioni di amministrazione o direzione;

  • chi essendosi iscritto (previo il superamento dell’Esame) abbia richiesto la cancellazione dagli Elenchi, e da tale data siano decorsi 5 anni senza che abbia ripresentato domanda di iscrizione come persona fisica o sia stato comunicato all’Organismo, da parte di società di capitali iscritte, quale proprio collaboratore o soggetto svolgente funzioni di amministrazione o direzione.

 

IMPORTANTE:

  • Superato l’Esame, per iscriversi all’Elenco degli Agenti in attività finanziaria sarà necessario presentare istanza di iscrizione esclusivamente attraverso l’apposito modulo disponibile in Area privata.

  • L’Amministratore (o altro soggetto che svolge funzioni di amministrazione o direzione) di società di persone (per esempio, snc o sas) fermo restando l’obbligo del superamento della Prova d’Esame, ha la facoltà di iscriversi personalmente (come persona fisica) nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria; l’iscrizione è obbligatoria nel momento in cui l’Amministratore (o altro soggetto che svolge funzioni di amministrazione o direzione), entra in contatto con il pubblico per lo svolgimento dell’attività.

  • L’Amministratore (o altro soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo) di società di capitali, ha la facoltà, ma non l’obbligo, di iscriversi personalmente (come persona fisica) nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria.

 

CHI NON DEVE SOSTENERE L’ESAME

Non sono tenuti al superamento dell’Esame OAM:

  • dipendenti o collaboratori di società di capitali (es. Spa, Srl) iscritte nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (i quali dovranno superare la Prova Valutativa OAM);

  • chi, dopo essersi cancellato dall’Elenco degli Agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM, richiede una nuova iscrizione come persona fisica (fatta salva l’ipotesi che si verifichi un periodo continuativo di inattività1 pari o superiore a 5 anni);

  • chi vuole iscriversi come persona fisica nella Sezione speciale dell’Elenco degli Agenti che offrono esclusivamente servizi di pagamento;

  • dipendenti o collaboratori, soggetti con funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società che intendono iscriversi o sono già iscritte nella Sezione speciale sopra richiamata.

 

CHI È ESONERATO DALL’ESAME

Si è esonerati dal superamento dell’Esame OAM esclusivamente nei seguenti casi:

  1. aver usufruito, entro il 31 ottobre 2012, del periodo transitorio, previsto dall’art. 26 del D.Lgs 141/2010, presentando istanza di iscrizione entro tale data, come persona fisica, nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria dell’OAM ed aver ottenuto l’iscrizione. L’esonero è valido anche se successivamente cancellati;

  2. essere stato indicato tra i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione da parte di società, le quali hanno usufruito del periodo transitorio, previsto dall’art. 26 del D.Lgs 141/2010, presentando istanza di iscrizione entro il 31 ottobre 2012 nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria o dei Mediatori creditizi dell’OAM come persona giuridica, ed aver ottenuto l’iscrizione;

  3. svolgere o aver svolto funzioni di amministrazione o direzione in Banche o Intermediari finanziari.

 

IMPORTANTE: l’iscrizione all’Elenco UIC nel periodo precedente all’istituzione dell’OAM non è sufficiente per l’esonero dall’Esame, in quanto si sarebbe dovuta presentare richiesta di iscrizione negli Elenchi tenuti dall’OAM entro e non oltre il 30 ottobre 2012, e ottenere l’iscrizione.

 

 

 


1 Per periodo di inattività si considera il periodo in cui il soggetto risulta cancellato dagli Elenchi OAM, ovvero dalla data di cessazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con un iscritto.

 

© OAM - Privacy Policy - Cookie Policy - Social Media Policy - Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - C.F. 97678190584

Vai all'inizio della pagina