L’OAM è competente per il mantenimento del Registro dei soggetti autorizzati a svolgere l’attività di Compro Oro.

Per informazioni e specifiche riguardo all’obbligo di identificazione della clientela e alla tracciabilità e alla conservazione delle informazioni delle operazioni effettuate, si rimanda al Decreto legislativo 25 maggio 2017 n°92 art.5 comma 1.


Le “schede” relative alle operazioni effettuate, debitamente compilate, dovranno essere conservate secondo le indicazioni del Decreto sopra citato.

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