La Comunicazione al mercato sostituisce la 42/26 e prevede un percorso di progressiva convergenza verso il Profilo Economico Operativo Analitico che sarà obbligatorio dal 2027. Dal prossimo anno la rilevazione sarà estesa all’intera platea dei Mediatori creditizi.
A decorrere dal 7 settembre 2026, sarà disponibile nell’area privata di Banche/intermediari che hanno completato l’Accreditamento in OAM, il servizio “Trasmissioni Merchant”. Il servizio è finalizzato alla comunicazione dei dati relativi ai “Merchant Intermediari”, con cui sono state stipulate le convenzioni oggetto di trasmissione, e alla relativa pubblicazione nel “Registro Merchant” dedicato, ai sensi dell’articolo 12-bis, commi 2 e 3, lettera a), del D.Lgs. n. 141/2010.
É pubblicata, nella sezione Amministrazione trasparente, l'attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 15 giugno 2026, come stabilito dalla Delibera ANAC n. 168 del 15 aprile 2026.
Grazie a queste innovazioni il sistema delle Segnalazioni coinvolgerà il 92% del mercato della mediazione creditizia e il 52% di quello degli Agenti con effetti positivi sul mercato, stimolando l’innalzamento dei presidi di controllo interni.
Intervento di apertura del Presidente dell’OAM, Francesco Alfonso, in occasione del Leadership Forum Summer & PMI 2026.
Il terzo volume dello studio del mercato dell’intermediazione del credito condotto dall'Ufficio Studi OAM in collaborazione con Prometeia si pone l’obiettivo di inquadrare i fenomeni chiave che caratterizzano oggi tale settore, sia dal lato della “produzione” che della “distribuzione” del credito, nonché le sue prospettive future alla luce degli scenari di mercato e mette in luce alcune chiare dinamiche strategiche e industriali degli operatori creditizi e, in particolare, degli Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi.
Obbligo di possesso della PEC per dipendenti e collaboratori e relativa comunicazione all'Organismo.
Come noto, l'art. 18, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 141 del 2010, introdotto dal D. Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, ha previsto che i dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-novies, comma 3, del TUB, sono tenuti al possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva ai fini della comunicazione di cui all'articolo 23 (Iscrizione negli Elenchi).
L’OAM è l’Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. In una Sezione speciale dell’Elenco dedicato agli Agenti in attività finanziaria sono iscritti anche gli Agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento.
Istituito ai sensi del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, l’OAM ha personalità giuridica di diritto privato, nella forma di Fondazione, dotata di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria.
La mission dell’Organismo è tutelare il consumatore garantendo:
Dal 1° luglio 2011, in adempimento alla riforma di settore introdotta dal D.Lgs. n. 141/2010 e successive modifiche, sono cessate le iscrizioni nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e nell’albo dei mediatori creditizi tenuti dalla Banca d’Italia.
Oggi, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge, l’OAM provvede all’iscrizione negli Elenchi.
L’OAM è tenuto, tra gli altri compiti, a verificare:
Con il passaggio dalla funzione pubblica della Banca d’Italia alla struttura privata dell’Organismo, gli Elenchi sono predisposti per dare pubblicità alle informazioni essenziali inerenti gli Agenti in attività finanziaria e i Mediatori creditizi. Gli Elenchi dell'OAM assicureranno l’esigenza primaria di tutela dei consumatori, garantendo, altresì, la permanenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità in capo ai soggetti iscritti.
Nell’ambito della propria autonomia finanziaria, l'OAM determina e riscuote i contributi e le somme dovute dagli iscritti nei propri Elenchi, nella misura, modalità e termini dallo stesso determinati, al fine di garantire lo svolgimento delle proprie attività.
L’OAM stabilisce gli standard dei corsi di formazione professionale nelle materie rilevanti l’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria e la mediazione creditizia richiesti ai fini della prova di esame, della prova valutativa e dell’aggiornamento professionale.
L'organismo determina anche i contenuti e le modalità di svolgimento della prova valutativa, cui si sottopongono i dipendenti e i collaboratori delle società iscritte negli Elenchi e vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale.
L’OAM è dotato poi di poteri sanzionatori nei confronti degli iscritti necessari per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. E’, a sua volta, sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia.
Il funzionamento dell’OAM è regolato dal proprio Statuto, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia. I componenti del Comitato di gestione dell’Organismo sono stati scelti tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche, nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio.
L’Organismo ha sede in Roma, Via Galilei n. 3, ed ha durata illimitata.
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